Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: diritto disabili

Geie - Diritto disabili
QUESITO del 22/11/2006

Si chiede se in relazione alla partecipazione di un GEIE, con sede in Gran Bretagna, ad una procedura aperta per l'appalto di lavori allo stesso possa essere opposto quale motivo di esclusione il fatto che sia stata presentata una dichiarazione ai fini dell'assolvimento sull'obbligo dell'impiego dei disabili, nella quale non era opportunamente indicata nessuna delle opzioni previste da modulo stesso e che non era neppure indicato il fatto che, per via della sede del GEIE in stato estero, lo stesso GEIE non risultrava soggetto all'obbligo discendente dalla citata norma nazionale. Inoltre, nel modulo compilato dall'amministratore del GEIE per l'autocertificazione dei requisiti generali e speciali si dichiara di "allegare il modello rilasciato dalla competente autorità", ma lo stesso non risulta allegato, seguitando a non indicare l'ipotesi cui possa attagliarsi al situazione del partecipante. A completamento della richiesta si precisa: - il componente italiano del GEIE è un consorzio, il quale ha allegato alla documentazione per la qualificazione i certificati SOA di tre imprese che il rappresentante legale del Consorzio dichiara appartenere allo stesso ma tale circostanza non risulta dagli stessi certificati SOA; - il GEIE ha una rappresentanza in Italia come appurato dal certificato CCIAA ma, a detta dell'amministratore, non risulta avere personale assunto; - il consorzio di cui sopra non ha allegato modulo di autocertificazione relativo all'assolvimento degli obblighi discendenti dalla citata legge; - le imprese che l'amministratore del consorzio ha dichiarato essere parte dello stesso non hanno allegato modulo di autocertificazione relativo all'assolvimento degli obblighi discendenti dalla citata legge.

Questa stazione appaltante in una procedura di gara ha un operatore economico che nel DGUE ha dichiarato di avere meno di 15 dipendenti. Dovendo procedere alla verifica ex art. 80, comma 5, lett. i) avendo stabilito che le stesse sarebbero state effettuate a mezzo AVCPASS, si chiede se è corretta la verifica del siffatto requisito con l’estrazione del dato del “numero medio annuo dei dipendenti”, dato che dalle indicazioni del sistema risulta essere fornito dall’INPS.

Argomenti:

Un operatore economico ha presentato autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 di (generica) non sussistenza delle clausole di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
Si chiede quanto di seguito elencato:
1) La stazione appaltante è obbligata a verificare la situazione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera i)? Se sì, a quale pubblica amministrazione deve inviare la richiesta di verifica?
2) La stazione appaltante, avendo richiesta la verifica al Centro per l'Impiego territorialmente competente ed avendo ricevuta da questo la seguente risposta: " si comunica che la società non ha trasmesso alcun Prospetto Informativo a questo ufficio; e, pertanto, non è possibile attestare se ha ottemperato oppure se non è assoggettata agli obblighi previsti dalla legge 68/1999 ", ed avendo successivamente appreso (ufficiosamente) che l'operatore economico ha meno di 15 dipendenti, come deve procedere, nello specifico, ai fini della verifica? Ed in generale, nei confronti dell'operatore economico?

L’articolo 80, comma 5, lettera i) prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
La disposizione rientra fra quelli che vengono comunemente indicati come “obblighi dichiarativi” delle Imprese e che risultano soggetti ad una peculiare disciplina rispetto agli altri motivi di esclusione.
Si chiede di voler chiarire se la dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (richiesta dalla lettera i) del comma 5 dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e presentata dall’Impresa in fase di gara), non essendo soggetta all’obbligo di verifica ai sensi della delibera 157 del 17 febbraio 2016 adottata da Anac, sia correttamente riconducibile alle ordinarie modalità di verifica risultanti dal combinato disposto dato dagli articoli 40, comma 1, e 71, comma 1, del DPR 445/2000 e, pertanto, secondo idonei controlli disposti dalla stazione appaltante, eventualmente anche a campione ed in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio concesso.

Il nuovo Codice, all’art. 94 co. 5 lett. b), indica testualmente che è escluso “… l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/99, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito”. Tale certificazione non è reperibile tramite FVOE pertanto, la Stazione Appaltante, può solamente acquisire la dichiarazione sostitutiva indicata dalla norma. Sarebbe possibile interpretare il predetto articolo nel senso che, a differenza degli altri requisiti (Casellario Giudiziale, regolarità fiscale, Casellario ANAC etc.), per i quali occorre conseguire l’effettiva documentazione a comprova tramite FVOE, per quello relativo alla L. n. 68/99 è sufficiente acquisire agli atti la dichiarazione da parte del legale rappresentante ai sensi dell’art. 17 della medesima disposizione? La problematica si traduce in una rilevante criticità operativa: se per la documentazione reperita tramite FVOE, le tempistiche di ricezione sono relativamente brevi, per ottenere quella relativa alla L. n. 68/99 è molto più complicato. Ogni Provincia o Città Metropolitana, utilizza infatti un sistema diverso: alcune hanno una propria piattaforma, altre impongono comunicazioni tramite PEC ma, soprattutto, spesso i tempi di risposta superano il mese con necessità, a volte, di effettuare solleciti. In conseguenza di ciò le procedure d’acquisto, vengono spesso bloccate o di molto ritardate nell’aggiudicazione, poiché l’istruttoria relativa alla L. n. 68/99, permane sempre l’ultima a concludersi. Si chiede un autorevole parere in merito alla fattibilità di quanto proposto.